Il mancato raggiungimento degli obiettivi da parte di un dipendente rappresenta una questione delicata per ogni imprenditore, in quanto può comportare diverse conseguenze negative, quali:
perdita di fatturato,
perdita di potenziali clienti,
rallentamento nelle attività aziendali.
Quando un dipendente non contribuisce in modo adeguato al raggiungimento degli obiettivi aziendali, si parla di "scarso rendimento"; una situazione che indica un inadempimento del lavoratore rispetto alla sua principale obbligazione: svolgere la prestazione lavorativa.
Il licenziamento per scarso rendimento costituisce quindi un caso di recesso da parte del datore di lavoro a causa del grave inadempimento degli obblighi contrattuali del dipendente.
Tuttavia, in un contratto di lavoro subordinato, il dipendente non è tenuto a garantire il raggiungimento di un risultato specifico, ma a mettere a disposizione del datore di lavoro il proprio impegno e le proprie energie, nei modi e nei tempi stabiliti dal contratto.
Di conseguenza, il mancato raggiungimento di un obiettivo non costituisce, di per sé, un inadempimento contrattuale.
A tal proposito, la Corte di Cassazione ha sottolineato che nel contesto del lavoro subordinato:
il lavoratore non è obbligato a conseguire un risultato prefissato,
il lavoratore è tenuto a mettere a disposizione del datore tutte le sue competenze, conoscenze ed energie, secondo quanto stabilito dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro,
il mancato raggiungimento di un risultato non rappresenta di per sé un inadempimento, poiché non si tratta di un obbligo di risultato come nel lavoro autonomo, ma di un'obbligazione di mezzi.
Esistono tuttavia parametri per valutare se la prestazione lavorativa è stata eseguita con la diligenza e la professionalità medie richieste per le mansioni affidate.
Un significativo scostamento da tali standard può essere indicativo di una prestazione inadeguata.
In questi casi, può essere avviato un procedimento disciplinare che, in base alla gravità della condotta, può portare a un licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo.
In conclusione, per procedere legittimamente con un licenziamento per scarso rendimento, devono sussistere contemporaneamente due condizioni, che, in caso di contestazione, devono essere dimostrate in giudizio dal datore di lavoro:
Sproporzione significativa: Deve esserci una chiara discrepanza tra i risultati conseguiti dal dipendente e gli obiettivi assegnati.
Tale valutazione non deve essere astratta, ma basata su un rendimento concretamente esigibile, tenendo conto delle performance medie di altri dipendenti in posizioni analoghe.
Responsabilità del lavoratore: La sproporzione tra risultati attesi e conseguiti deve essere attribuibile al lavoratore, ossia derivare da un negligente inadempimento degli obblighi contrattuali.
Non deve invece essere causata da fattori esterni, come problemi organizzativi o altri ostacoli indipendenti dalla volontà del dipendente.
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