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Se do le dimissioni, avrò la mia NASpI?

Se rientri in uno dei casi in elenco… SI!

L’indennità è legittima se si rientra in una delle ipotesi nelle quali il lavoratore rinuncia al posto di lavoro, per effetto di un comportamento del proprio datore di lavoro, presentando le dimissioni conseguenti

  • alla risoluzione consensuale del rapporto avvenuta con un accordo raggiunto in sede di commissione provinciale di conciliazione presso l’Ispettorato territoriale del Lavoro, nell’ambito della procedura di licenziamento per giustificato motivo oggettivo previsto dall’art.7 della legge n.604/1966 nelle imprese dimensionate oltre le 15 unità, concernente lavoratori assunti prima del 7 marzo 2015, data di entrata in vigore del D.lgs. n.23/2015;

  • all’accordo, facoltativo, raggiunto tra le parti sul licenziamento secondo le procedure previste dall’art.6 del D.lgs. n.23/2015, come ricordato dall’interpello n.13/2015 del Ministero del Lavoro e dalla circolare INPS n.142/2015;

  • alle dimissioni per rifiuto del trasferimento in una unità distante più di 50 Km. dalla residenza o raggiungibile in 80 minuti con i mezzi pubblici;

  • alle dimissioni per mancato pagamento della retribuzione.

    • Si tratta di dimissioni per giusta causa ed

      • è attivabile l’Ispettorato Territoriale del Lavoro sia per una conciliazione monocratica ex art.11 del D.lgs. n.124/2004 che

      • per una diffida accertativa per crediti patrimoniali,

ove il lavoratore, oltre a non dover corrispondere l’indennità di mancato preavviso, può fruire del trattamento di disoccupazione, in presenza dei requisiti legali previsti dal D.lgs. n.22/2015;

  • alle dimissioni per molestie sessuali sul posto di lavoro;

  • alle dimissioni per un peggioramento significativo delle condizioni di lavoro;

  • alle dimissioni per mobbing;

  • alle dimissioni per notevoli variazioni delle condizioni di lavoro susseguenti alla cessione di azienda o di un ramo di essa (art.2112, comma 4, Codice civile);

  • alle dimissioni per spostamento da una sede all’altra in assenza delle comprovate esigenze tecniche, produttive od organizzative (art. 2103 Codice civile);

  • alle dimissioni, in sede protetta presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro, della donna nel periodo di gravidanza, che va da 300 giorni prima della data presunta del parto, e fino al compimento di un anno di età del bambino.

    • La stessa regola (art. 28 del D.lgs. n.151/2001) vale per il padre, fino all’anno di nascita del bambino, nel caso in cui abbia sostituito “in toto” la madre - perché morta, perché malata grave, perché unico affidatario a seguito dell’allontanamento della madre;

    • Le stesse regole valgono in caso di adozione o affidamento;

  • alle dimissioni in sede protetta, presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro, del padre - entro l’anno dalla nascita del bambino - che ha fruito del congedo di paternità (art.27/bis del D.lgs. n.104/2022) nel periodo compreso tra il settimo mese della gravidanza e fino al quinto mese dopo il parto.


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