Lavoro stagionale: elenco e regole dal 2025 - Cos'è il contratto stagionale?
- CP Studio
- 14 apr
- Tempo di lettura: 5 min
Il contratto di lavoro stagionale è una forma particolare di contratto a tempo determinato, pensata per alcune attività che si svolgono in specifici periodi dell'anno.
Queste attività, strettamente legate alle stagioni, sono definite dalla legge o dai contratti collettivi nazionali.
Vediamo insieme le principali caratteristiche di questo tipo di contratto, l’elenco delle attività previste dalla normativa e le novità introdotte dal d.lgs. 203/2024 Collegato Lavoro.
È importante segnalare che l’interpretazione autentica delle attività designate nei CCNL presenta qualche contrasto con la giurisprudenza della Cassazione.
Il contratto di lavoro stagionale, regolato anche dal DPR 1525/1963, si distingue per la possibilità di applicarlo a queste attività senza rispettare alcuni limiti previsti per i contratti a termine, come il numero massimo di proroghe, la durata complessiva e l’obbligo di indicare una causale.
In genere, le attività stagionali si collegano a settori come il turismo, l’agricoltura e altre industrie caratterizzate da picchi di lavoro ciclici durante l’anno. Le attività stagionali che permettono l’utilizzo di questo contratto sono principalmente di due categorie:
Quelle elencate nel DPR 1525/1963.
Quelle specificate nei contratti collettivi nazionali di lavoro.
Va notato che l’elenco contenuto nel DPR 1525/1963, ormai piuttosto datato, include professioni che non sono più attuali o che sono cadute in disuso. Tuttavia, ci sono alcune voci ancora valide e applicabili, che meritano di essere sottolineate.
1. Sgusciatura delle mandorle.
2. Scuotitura, raccolta e sgranatura delle pine.
3. Raccolta e conservazione dei prodotti sottobosco (funghi, tartufi, fragole, lamponi, mirtilli, ecc.).
4. Raccolta e spremitura delle olive.
5. Produzione del vino comune (raccolta, trasporto, pigiatura dell'uva, torchiatura delle vinacce, cottura del mosto, travasamento del vino).
6. Monda e trapianto, taglio e raccolta del riso.
7. Motoaratura, mietitura, trebbiatura meccanica dei cereali e pressatura dei foraggi.
8. Lavorazione del falasco.
9. Lavorazione del sommacco.
10. Maciullazione e stigliatura della canapa.
11. Allevamento bachi, cernita, ammasso e stufatura dei bozzoli.
12. Ammasso, sgranatura, legatura, macerazione e stesa all'aperto del lino.
13. Taglio delle erbe palustri, diserbo dei canali, riordinamento scoline delle opere consortili di bonifica.
14. Raccolta, infilzatura ed essiccamento della foglia del tabacco allo stato verde.
15. Cernita e condizionamento in colli della foglia di tabacco allo stato secco.
16. Taglio dei boschi, per il personale addetto all'abbattimento delle piante per legname da opera, alle operazioni per la preparazione della legna da ardere, alle operazioni di carbonizzazione nonché alle relative operazioni di trasporto.
17. Diradamento, raccolta e trasporto delle barbabietole da zucchero.
18. Scorzatura e marinatura del pesce.
19. Salatura e marinatura del pesce.
20. Pesca e lavorazione del tonno.
21. Lavorazione delle sardine sott'olio (per le aziende che esercitano solo tale attività).
22. Lavorazione delle carni suine.
23. Produzione di formaggi in caseifici che lavorano esclusivamente latte ovino.
24. Lavorazione industriale di frutta, ortaggi e legumi per la fabbricazione di prodotti conservati e di bevande (limitatamente al personale assunto nel periodo di lavorazione del prodotto fresco), nonché fabbricazione dei relativi contenitori (3).
25. Produzione di liquirizia.
26. Estrazione dell'olio dalle sanse e sua raffinazione.
27. Estrazione dell'olio dal vinacciolo e sua raffinazione.
28. Estrazione dell'alcool dalle vinacce e dalle mele.
29. Fabbricazione del ghiaccio (durante il periodo estivo).
30. Estrazione di essenze da erbe e frutti allo stato fresco.
31. Spiumatura della tiffa.
32. Sgranellatura del cotone.
33. Lavatura della paglia per cappelli.
34. Trattura della seta.
35. Estrazione del tannino.
36. Fabbricazione e confezionamento di specialità dolciarie nei periodi precedenti le festività del Natale e della Pasqua.
37. Cave di alta montagna.
38. Montaggio, messa a punto e collaudo di esercizio di impianti per zuccherifici, per fabbriche di conserve alimentari e per attività limitate a campagne stagionali.
39. Fabbricazione dei laterizi con lavorazione a mano o mista a mano e a macchina nelle quali si faccia uso di essiccatoi all'aperto.
40. Cernita insaccamento delle castagne.
41. Sgusciatura ed insaccamento delle nocciole.
42. Raccolta, cernita, spedizione di prodotti ortofrutticoli freschi e fabbricazione dei relativi imballaggi.
43. Raccolta, cernita, confezione e spedizione di uve da tavola e da esportazione.
44. Lavaggio e imballaggio della lana.
45. Fiere ed esposizioni.
46. Lavori preparatori della campagna salifera sfangamento canali, ripristino arginature mungitura e clindratura caselle salanti, sistemazione aie di stagionatura, salinazione movimento di acque, raccolta del sale.
47. Spalatura della neve.
48. Attività svolte in colonie montane, marine e curative e attività esercitate dalle aziende turistiche, che abbiano, nell'anno solare, un periodo di inattività non inferiore a settanta giorni continuativi o a centoventi giorni non continuativi (4).
49. Preparazione e produzione di spettacoli per il personale non menzionato nella lett. e) dell'articolo 1 della legge 18 aprile 1962, n. 230, addetto a singoli spettacoli o serie di spettacoli consecutivi di durata prestabilita.
50. Attività del personale addetto alle arene cinematografiche estive.
51. Attività del personale assunto direttamente per corsi di insegnamento professionale di breve durata e soltanto per lo svolgimento di detti corsi.
52. Conduzione delle caldaie per il riscaldamento dei fabbricati
Occorre inoltre considerare le disposizioni presenti nei contratti collettivi, i quali specificano, per ciascun settore produttivo, le zone geografiche, i periodi dell’anno o le tipologie di attività per le quali i datori di lavoro possono ricorrere al contratto stagionale.
Va sottolineato che il contratto stagionale non è soggetto ai limiti generalmente applicabili al contratto a tempo determinato, introdotti o modificati dal Decreto Dignità (DL 87/2018).
Questo significa, ad esempio, che non si applicano restrizioni come il numero massimo di proroghe, la durata complessiva del rapporto o l’obbligo di indicare una causale per la stipula del contratto:
non vale la durata massima totale di 24 mesi
non c'è obbligo di causale dopo i primi 12 mesi
non c'è obbligo di rispettare lo stop and go, cioè la pausa tra un contratto e l'altro (oggi 10 o 20 giorni a seconda che il contratto precedente fosse inferiore o superiore a 6 mesi)
non c'è limite di numero di contratti successivi
l lavoratore ha diritto di precedenza su nuove assunzioni a tempo determinato nella stessa azienda e per le stesse mansioni
il datore di lavoro non deve versare il contributo addizionale INPS 1,4% della retribuzione, né il nuovo incremento dello 0,5% ad ogni rinnovo di contratto con lo stesso lavoratore.
Il Decreto Dignità ha mantenuto in vigore la norma contenuta nel Jobs Act (d.lgs. 81/2015), che consente ai contratti collettivi nazionali di individuare nuovi ambiti di applicazione del principio di stagionalità per il lavoro a tempo determinato.
I lavoratori stagionali hanno diritto all’indennità NASPI, alle stesse condizioni previste per i lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in stato di disoccupazione involontaria.
Questo assicura un sostegno economico per coloro che perdono il lavoro per cause indipendenti dalla loro volontà.
I requisiti sono:
13 settimane di contribuzione versata nei 4 anni precedenti il contratto stagionale;
nessun precedente utilizzo di NASPI;
almeno 30 giornate di lavoro nei 12 mesi precedenti la cessazione del contratto.
La legge 203/2024, introdotta con il Collegato lavoro e entrata in vigore il 12 gennaio 2025, ha ridefinito il concetto di lavoro stagionale. Questa disposizione interpretativa, contenuta nell'articolo 11, ha un effetto retroattivo e si applica anche ai contratti collettivi già esistenti.
Questo aspetto è stato confermato dal Ministero del Lavoro nella circolare n.6 del 27 marzo 2025.
La nuova normativa amplia la definizione di attività stagionali, includendo non solo quelle tradizionalmente elencate nel DPR 1525/1963, ma anche attività necessarie per gestire intensificazioni di lavoro in determinati periodi dell’anno o per rispondere a esigenze tecnico-produttive legate ai cicli stagionali di specifici settori.

Comments