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Lavoro autonomo occasionale... da non confondere col lavoro occasionale

"Il lavoro autonomo occasionale è quella forma contrattuale, definita contratto d’opera dall’articolo 2222 del Codice civile, che si concretizza quando una persona si obbliga a realizzare un’opera o prestare un servizio dietro corrispettivo, ma senza vincolo di subordinazione e con lavoro prevalentemente proprio".


Affinché un soggetto possa svolgere un’attività di lavoro autonomo senza partita IVA, è necessario rispettare i seguenti requisiti:

  • mancanza di continuità e abitualità della prestazione di lavoro autonomo. La definizione di abitualità, non essendo stata chiaramente definita dal Ministero, può essere identificata come un’attività duratura nel tempo, che possa fare presumere non ad una attività sporadica, ma prolungata nel tempo. In ogni caso, occorre fare una valutazione ad hoc caso per caso;

  • mancanza di coordinamento della prestazione. Affinché vi sia coordinamento occorre che l’attività sia svolta all’interno dell’azienda o nell’ambito del ciclo produttivo del committente.

Ci sono delle prestazione di lavoro autonomo occasionale, dove la prestazione riguarda attività a prevalente vocazione intellettuale, come nel caso di consulenza, scrittura, e tutte le attività affini.

Si tratta delle prestazioni professionali a carattere intellettuale e sono soggetti che non hanno l'obbligo di iscrizione ad albi o elenchi professionali e che svolgono occasionalmente l’attività.

Un classico caso è quello dell'amministratore di condominio che esercita l’attività soltanto nel proprio stabile, come pure l’attività del procacciatore d’affari occasionale.


Volutamente, non mi dilungo sui particolari di questo tipo di contratto ma voglio ricordare tre cose importantissime che troppo spesso vengono dimenticate.


LE MODALITÀ DI COMPILAZIONE DEL MODELLO REDDITI PERSONE FISICHE DEL PRESTATORE

RIGO RL15

Devono essere riportati in

  • Colonna 1 compensi derivanti da attività di lavoro autonomo, non esercitate abitualmente;

  • Colonna 2 possono essere riportate le spese sostenute per l’esercizio dell’attività, fino a concorrenza dei compensi percepiti.

Naturalmente le spese sostenute per la produzione del reddito devono essere validamente documentate ed inerenti all’attività esercitata (come ad esempio il carburante, i treni, i ristoranti, la cancelleria e così via).


SOGLIA DI ESENZIONE CONTRIBUTIVA FINO AI 5.000,00 EURO

I contributi devono essere versati solamente sulla quota di reddito eccedente la soglia dei 5.000,00 euro.

In pratica tale soglia funge da franchigia per i contributi previdenziali.

Attenzione che questa soglia non ha niente a che vedere con i limiti ai fini fiscali!

L’obbligo di iscrizione alla Gestione Separ


ata è a carico del datore di lavoro e nasce nell’anno in cui il lavoratore supera il già menzionato limite di compensi.

Pertanto, i lavoratori autonomi occasionali con compensi fino a 5.000,00 euro nell’anno solare, non sono obbligati all’iscrizione alla Gestione Separata e nemmeno al versamento dei contributi previdenziali.


CONTRIBUTI DOVUTI SULLA QUOTA ECCEDENTE I 5.000,00 EURO

Una delle domande che maggiormente mi arrivano sull’argomento riguarda il superamento della soglia di 5.000,00 euro annui con le prestazioni occasionali.

Questa soglia ha effetti soltanto previdenziali ed obbliga, per gli importi superiori al limite, al versamento dei contributi previdenziali.

Si tratta di contributi dovuti alla Gestione separ


ata INPS, e che sono suddivisi:

  • Per 1/3 a carico del lavoratore e

  • Per 2/3 a carico del datore di lavoro.

Al fine di permettere al datore di lavoro di effettuare correttamente le trattenute previdenziali è necessario che il lavoratore comunichi allo stesso che a breve supererà la soglia annua di 5.000,00 euro per tutti i committenti.

In questo modo il datore di lavoro s


arà a conoscenza di dover effettuare i versamenti contributivi per la quota a lui spettante.

Se la comunicazione da parte del lavoratore non avviene, non vi è alcuna responsabilità da parte dell’azienda committente sul versamento contributo dovuto.



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