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Job on call, contratto intermittente, contratto a chiamata... quanti nomi per un contratto così "flessibile"!

Il contratto a chiamata, che può essere a tempo determinato o indeterminato, prevede che un lavoratore si ponga a disposizione di un datore di lavoro che ne può utilizzare la prestazione lavorativa in modo discontinuo, anche con riferimento alla possibilità di svolgere le prestazioni in periodi predeterminati nell’arco della settimana, del mese o anche dell’anno.

Il contratto a chiamata che deve essere stipulato in forma scritta, ai fini della prova, deve contenere:

  • la durata e

  • l'ipotesi oggettiva e soggettiva che ne consente la stipulazione,

  • il luogo, la modalità e il relativo preavviso di chiamata che, in ogni caso, non può essere inferiore a un giorno lavorativo,

  • il trattamento economico e normativo e la relativa indennità di disponibilità, ove prevista,

  • la forma e la modalità con cui il datore di lavoro è legittimato a richiedere l’esecuzione della prestazione di lavoro, nonché la modalità di rilevazione della prestazione,

  • i tempi e la modalità di pagamento della retribuzione e dell'indennità di disponibilità,

  • le misure di sicurezza necessarie in relazione al tipo di attività.

Questo contratto può essere concluso per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo o intermittente secondo le esigenze individuate dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

Come già accennato, tale strumento è sottoposto a limitazioni sia oggettive che soggettive.

Dal punto di vista oggettivo, può essere costituito un contratto a chiamata con riferimento alle attività elencate nella tabella allegata nel Regio Decreto n.2657 del 1923.

Dal punto di vista soggettivo, il contratto di lavoro intermittente può essere concluso, ai sensi dell'art.13, comma 2, con soggetti di età inferiore ai 24 anni di età, purché le prestazioni lavorative siano svolte entro il 25° anno o con soggetti di età superiore ai 55 anni.

Purtroppo, questa particolare forma contrattuale, ben si presta ad abusi da parte dei datori di lavoro ed è per questo che sono previsti sia limiti oggettivi che soggettivi.

I limiti oggettivi prevedono il rispetto di limitazioni del lavoratore e l’esecuzione di specifiche prestazioni lavorative. Inoltre non può essere impiegato per un periodo complessivamente superiore a 400 giornate di effettivo lavoro, con il medesimo datore di lavoro, nell’arco del triennio mobile come chiarito dal Ministero del Lavoro.

Fanno eccezione i settori del turismo, dei pubblici servizi e dello spettacolo come specificato dal Ministero del Lavoro con la nota n.26 del novembre 2014, dopo l’emanazione del D.L. n.76/2013.

Nel caso in cui i predetti limiti siano superati, il contratto di lavoro intermittente si converte in contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Alla regola generale del riproporzionamento della retribuzione e dei ratei, fa eccezione il lavoratore intermittente che abbia garantito al datore di lavoro, la propria disponibilità a rispondere alle chiamate; in questo caso gli spetta l’indennità di disponibilità.

L’indennità di disponibilità viene determinata dai contratti collettivi di ogni livello e non può essere inferiore all’importo fissato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

In vigenza del D.Lgs. n.276 del 2003, il D.M. 10 marzo 2004 ha determinato la misura minima dell’indennità mensile di disponibilità pari al 20% della retribuzione prevista dal CCNL applicato.

L’articolo 1, comma 21, lettera b) della legge n.92 del 2012, ha introdotto una disposizione riguardante la comunicazione preventiva della durata delle prestazioni lavorative o dei cicli integrati di prestazioni non superiori a 30 giorni al competente ufficio della Direzione Territoriale del Lavoro.

La comunicazione può essere effettuata nel giorno lavorativo stesso, purché avvenga prima dell’effettivo impiego del lavoratore.

È possibile indicare, nella comunicazione, la chiamata di più lavoratori contemporaneamente.

Secondo quanto stabilito dalla Circolare n.20 del 1° agosto 2012, l’annullamento della comunicazione di chiamata, deve avvenire sempre prima dell’inizio della prestazione lavorativa o, nel caso in cui il lavoratore non si presenti, entro le 48 ore successive alla data prevista per la prestazione.


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