Può succedere che durante le ferie, ci si ammali.
Si possono interrompere e convertire in malattia?
Generalmente si!
ah sììì... Come?
L’evento morboso in periodo ferie non è regolato dalla legge ed è per questo che ci dobbiamo orientare sulle pronunce della giurisprudenza e sui contratti collettivi di lavoro.
Va ricordata in primo luogo il principio costituzione sulla fruizione delle ferie del dipendente che afferma che le ferie annuali retribuite sono un diritto costituzionale al quale non si può rinunciare perché finalizzato al recupero delle energie psicofisiche e alla partecipazione alla vita familiare e sociale (art. 36 comma 3 della Costituzione disciplinato dall’art. 2109 del Codice civile e dall’art.10 del D.lgs. n.66/2003).
In generale si può affermare che, se un lavoratore si ammala durante le ferie, è possibile interrompere il periodo di riposo solo se la malattia compromette significativamente la sua capacità di recuperare le energie psicofisiche.
La malattia deve essere certificata e comunicata al datore di lavoro, il quale può richiedere verifiche.
Come detto, non esiste una normativa specifica che regoli cosa succede se ci si ammala durante le ferie.
Questa lacuna è stata colmata da diverse sentenze della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione.
La Sentenza n.616/1987 della Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionale l'art.2109 Codice Civile nella parte in cui non prevedeva la sospensione delle ferie in caso di malattia; con questa affermazione, le ferie possono essere sospese.
La Sentenza n.297/1990, sempre della Corte Costituzionale, ha poi chiarito che la sospensione delle ferie a causa di malattia non è automatica, ma dipende dalla specificità della malattia e delle cure necessarie.
La Cassazione a Sezioni Unite, con sentenza n.1947/1998 ha stabilito che la sospensione delle ferie per malattia deve essere valutata caso per caso, in base all'impatto della malattia sulla capacità di recupero delle energie psicofisiche del lavoratore.
Alcuni CCNL, prevedono condizioni specifiche per la sospensione delle ferie, come il ricovero ospedaliero o una durata minima della malattia.
Con la circolare n.109/1999, l’INPS ha affermato che le ferie possono essere interrotte solo se la malattia comporta un danno biologico significativo, compromettendo la vita personale e relazionale del lavoratore, come ad esempio gli elevati stati febbrili, i ricoveri ospedalieri, le ingessature di grandi articolazioni e le malattie gravi; questi sono stati morbosi da far certificare dal medico curante che indica i giorni di prognosi prevista e fornisce la certificazione. Il lavoratore deve rispettare le fasce di reperibilità e comunicare il recapito eventualmente diverso dalla residenza se si trova in località di vacanza anche se all'estero.
Le ferie possono essere interrotte anche nel caso di ricovero ospedaliero del figlio fino a 8 anni, a norma dell’art.47, comma 4, del D.lgs. n.151/2001.
Al contrario, la cefalea, lo stress psicofisico o altre patologie che non impediscono il recupero delle energie psicofisiche, non interrompono il periodo di ferie.
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