La disciplina dei rinnovi viene equiparata a quella delle proroghe.
Quindi, anche per i rinnovi, vale la soglia temporale dei 12 mesi; la causale serve solo quando la sommatoria dei rapporti determina il superamento del citato limite di durata complessiva.
Ai fini del computo dei 12 mesi che determinano l'obbligo delle causali, devono essere considerati i soli contratti stipulati a decorrere dal 5 maggio u.s. (data di entrata in vigore del D.L. 48/2023).
In pratica, sia per le proroghe sia per i rinnovi, nel computo dei 12 mesi non si tiene conto del periodo temporale del rapporto previsto dai contratti stipulati prima del 5 maggio 2023.
L’esclusione dal computo concerne anche il periodo successivo a tale data, sempre che il contratto sia stato stipulato prima della medesima.
Il Dossier elaborato dalla Camera dei Deputati precisa che le modifiche alla norma escludono anche per i rinnovi, in termini identici a quanto già previsto per le proroghe, l’esigenza delle causali nonché la correlata prescrizione dell’indicazione delle stesse causali nell’atto scritto di rinnovo o proroga, qualora la durata complessiva del rapporto non superi i 12 mesi.
A tali fini, sia per le proroghe sia per i rinnovi, nel computo dei 12 mesi non si tiene conto del periodo temporale del rapporto, previsto dai contratti stipulati prima del 5 maggio 2023.
Secondo il tenore letterale della norma e tenuto conto delle indicazioni fornite dal Dossier parlamentare di accompagnamento del D.D.L. di conversione del D.L. 48/2023, è possibile rinnovare il contratto per 12 mesi, nel rispetto della durata complessiva di 24 mesi:
sia nel caso in cui sia stato stipulato un contratto a tempo determinato, iniziato e terminato prima del 5 maggio 2023;
sia nel caso in cui sia stato stipulato un contratto a termine, iniziato prima del 5 maggio 2023 e terminato dopo tale data.
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